Statuto

STATUTO

PREMESSA

L’Associazione CISMAI – COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABUSO ALL’INFANZIA – E.T.S. – è una libera associazione fondata con scrittura privata, custodita negli atti dell’associazione, il 20 febbraio 1993, in Milano sotto la denominazione “Coordinamento dei centri e dei servizi di prevenzione e trattamento dell’abuso in danno di minori”, la quale ha ininterrottamente operato per il perseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione CISMAI, per meglio perseguire gli originari scopi, nell’assemblea straordinaria dei soci avvenuta in data 12 ottobre 2012 ha modificato alcuni articoli dello Statuto; successivamente, nel 2018 con atto notarile Repertorio 14266 Raccolta n. 9504 è divenuta A.P.S. e successivamente il 22/5/2020 con atto notarile Repertorio 14266 Raccolta n. 9504 ha effettuato ulteriori modifiche per essere riconosciuta come società scientifica. Ora per essere riconosciuta come Ente del Terzo Settore ha modificato con assemblea straordinaria del 16 dicembre 2023 solo gli articoli essenziali del proprio Statuto per aderire
alle indicazioni del Codice del Terzo Settore nella stesura qui riportata.

Titolo I – Costituzione, scopi, sede e durata

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e seguenti modifiche ed integrazioni (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibili, delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l’Associazione denominata CISMAI “Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia” E.T.S., di seguito indicata come “Associazione”.

Art. 2 – Sede e Sezioni regionali

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Castelnuovo Rangone (MO). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può anche stabilire una o più sedi secondarie sul territorio nazionale e regolare l’attività delle sezioni regionali con un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale dei Soci, garantendo la rappresentanza in almeno 12 regioni e/o province autonome.
L’Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero, sempre con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore”

Ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), la denominazione dell’Associazione diventerà “CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia – ETS”.
L’Associazione da quel momento dovrà utilizzare l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 4 – Scopi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L’Associazione, i suoi organi e i rispettivi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, non esercitano attività imprenditoriale lucrativa né partecipano ad attività imprenditoriali lucrative, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

L’Associazione si propone di costituire una sede permanente di carattere culturale scientifico e formativo nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza in danno di minorenni con particolare riguardo all’abuso intrafamiliare.

L’Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale.

Con il presente Statuto l’Associazione garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell’Ente.

L’Associazione opera prevalentemente nel settore di attività psicologica legato alla cura dell’infanzia e almeno il 30% dei suoi associati sono psicologi.

Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale, come viene appresso specificato:

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.
    328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 22 giugno
    2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. Interventi e prestazioni sanitarie con particolare riferimento alle attività per le vittime di
    maltrattamento in tutte le sue forme;
  3. Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato sulla GU n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
  4. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
  5. Attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Nell’ambito dei settori sopraccitati, il CISMAI intende svolgere le seguenti attività:
– promuovere il coordinamento di centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento del maltrattamento in danno di minori in tutte le sue forme;

– predisporre protocolli, linee-guida e buone prassi, avvalendosi della letteratura e delle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali utilizzabili dai diversi servizi interessati;

– promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di formazione e fornire consulenze;

– svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per queste finalità, il CISMAI costituisce una sede permanente di carattere culturale, scientifica, formativa e divulgativa inter specialistica, e promuove anche l’adesione di specialisti, professionisti e studiosi delle discipline di scienze umane, psicologiche, mediche, giuridiche, sociali e sociologiche e opera come Società” Scientifica nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza in danno di minorenni con particolare riguardo al maltrattamento in tutte le sue forme.

L’attività scientifica e comunque tutti i dati riferibili all’attività scientifica svolta dall’Associazione e/o dagli organi e/o commissioni della stessa dovranno essere pubblicati sul sito WEB dell’Associazione al fine di assicurare la divulgazione, che verrà tenuta costantemente aggiornato dall’Associazione medesima attraverso i propri organi nei tempi tecnici strettamente necessari.

Per raggiungere le finalità suddette, il CISMAI, può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il D.M. 107 del 19 maggio del 2021 e successive modificazioni e integrazioni.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A titolo puramente esemplificativo si elencano di seguito alcune attività che sono compatibili con l’oggetto sociale e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi associativi:

– organizzare corsi di studio, seminari, comitati scientifici;

– concedere contributi e borse di studio, promuovere la pubblicazione di opere letterarie, musicali o artistiche in genere la ricerca e la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative;

– l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

– stipulare accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;

– promuovere e partecipare ad attività progettuali promosse da Istituzioni e/o Enti nazionali ed internazionali, con le modalità previste e disposte dal Consiglio Direttivo;

– collaborare con associazioni ed Istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

– organizzare corsi di studio, seminari, comitati scientifici;

– svolgere attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.

Art. 5 – Conflitti di interesse e inibizioni

Il CISMAI assume l’impegno di evitare il conflitto di interesse nell’attività scientifica e divulgativa e nelle sue iniziative da parte dei componenti degli organismi dell’Associazione e dei suoi associati.

Eventuali situazioni che dovessero configurare un conflitto di interesse, saranno prontamente comunicate al Consiglio Direttivo dell’Associazione e da questo risolte autonomamente, ovvero coerentemente con le deliberazioni del Collegio dei Probi viri, ove previsto.

Non possono essere eletti alle cariche di amministratore, promotore né assumere la legale rappresentanza, ovvero laddove eletti decadono, soci che abbiano subito sentenze passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.

Art. 6 – Associazione

L’Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni anche internazionali, che perseguono finalità analoghe.

Art. 7 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con le modalità indicate nel presente Statuto.

Titolo Il – Norme sul rapporto associativo

Art. 8 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 9 – Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono in particolare aderire all’associazione:

– le persone fisiche che esercitano attività professionale o volontaria in centri o servizi, pubblici o privati, che abbiano contenuti conformi al presente Statuto,

– i Centri pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione e del trattamento del maltrattamento in tutte le sue forme in danno di minorenni; tali enti sono rappresentati da un massimo di quattro persone espressamente delegate. I Centri pubblici aderenti non svolgono attività di direzione e/o di controllo pubblico;

I soci dell’Associazione operano con competenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e appartengono in misura preminente alla categoria delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e, in considerazione delle esigenze di un “lavoro di rete”, operano con una logica di integrazione multidisciplinare con i professionisti delle aree sanitaria, sociale, pedagogica e giuridica.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri; agli enti del Terzo settore associati sono attribuiti 4 voti.

Gli enti sono rappresentati dal loro Presidente o da altro soggetto delegato dall’Organo amministrativo dell’Ente.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 12, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.10 – Procedure di ammissione

Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell’Associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscrizione del Codice Etico predisposto con Regolamento.

La domanda scritta dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato a decidere sull’ammissione.

Il Consiglio Direttivo prende in esame l’ammissione dei Soci nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, deliberandone discrezionalmente l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione o il rigetto della stessa domanda. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro (30) trenta giorni dalla data di deliberazione e l’iscrizione decorre dalla data di avvenuto pagamento della quota associativa, a cui segue l’iscrizione nel libro degli associati.

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto come indicato nel successivo art. 12

L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro (60) (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte della Segreteria dell’Associazione.

All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 11 Diritti e doveri degli associati

I Soci hanno il diritto:
– di partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e
passivo;

– di essere informati su tutte le attività ed iniziative e di parteciparvi; e dei programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

– di poter esaminare i libri sociali, al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa visione è esercitata presso la sede della Associazione in presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

– l’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento delle quote sociali;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno il dovere di:

– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– versare la quota associativa annualmente stabilito nella misura e nei termini dal Consiglio Direttivo;

– di svolgere le attività preventivamente concordate partecipando in modo attivo alla vita del coordinamento;

– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Tutti i soci individuali in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali e possono essere portatori di una sola delega di altra persona fisica.

Ciascun Ente in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di deliberazione se è Ente del Terzo Settore, come disposto dall’art. 24 del Codice del Terzo settore, puo’ esprimere comunque fino a quattro voti, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Ciascun ente può essere portatore di una sola delega di altro ente ed in sede di deliberazione, se sia il delegato che il delegante sono enti del terzo settore, può esprimere fino ad un massimo di altri 4 voti, per un totale massimo di 8 voti.

Art. 12 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde per:

  1. decesso
  2. recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e viene annotato nel libro soci
  3. per esclusione:

– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione ovvero a causa di comportamenti che danneggino l’Associazione moralmente o materialmente, in via diretta o mediata;

-per persistenti violazioni degli obblighi statutari, di legge, dei regolamenti inerenti all’attività dell’Associazione; .

-per mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo agli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 10. dello Statuto.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di essa l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o  PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato al provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto al voto.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III – Organi dell’Associazione

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi necessari dell’Associazione:

– l’Assemblea Generale dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente

– il vicepresidente

– il Comitato Scientifico;

– l’organo di controllo secondo le indicazioni dell’art. 30 del CTS;

– l’organo di revisione secondo le indicazioni dell’art. 31 del CTS.

Sono organi facoltativi:
– le Commissioni Scientifiche;

– la Consulta delle Regioni;- Il Collegio dei Probiviri

Art. 14 – Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio o comunque ogni volta che si renda necessario, su convocazione del Consiglio Direttivo.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo degli aderenti e in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro (30) trenta giorni dalla convocazione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea inviato al domicilio dei Soci e/o avviso informatico da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, e gli argomenti da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da vice-presidente e, in assenza di entrambi, da un socio eletto tra i presenti.

L’Assemblea Generale:

– approva il resoconto delle attività e il bilancio consuntivo dell’anno precedente; approva il programma ed il preventivo economico dell’Associazione; approva i regolamenti inerenti la gestione dell’Associazione e delle sezioni regionali;

– prende in esame ed approva tutte le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

– elegge il Consiglio Direttivo;

– elegge e revoca l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo Settore;

– elegge e revoca l’organo di revisione; obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo Settore;

– decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

– approva l’eventuale Regolamento dello Statuto e di altri eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

– delibera sulla responsabilità dei componenti, degli organi sociali ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

– ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza; fissa l’ammontare del contributo a carico dei Soci per le spese relative alla realizzazione
delle finalità istituzionali dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da approvare nella seduta successiva e da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria, compresa quella che modifica lo statuto sociale, in prima convocazione sono valide se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
    regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 15 – Regole di voto

Ciascun associato persona fisica ha diritto ad un voto. Ciascun associato ente se del Terzo settore ha diritto a quattro voti, quale sia il numero dei propri rappresentanti presenti in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. In caso di delega di associato ente, il delegato può esprimere fino a 4 voti di un altro ente, oltre al proprio/ai propri.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede con votazioni a scrutinio segreto.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed è in generale competente per tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. nominare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere dell’Associazione ed ogni altra responsabilità organizzativa secondo gli indirizzi di lavoro adottati dallo stesso Direttivo;
  4. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  5. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  6. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
  7. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  8. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  9. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto all’attività di interesse generale, ai sensi del precedente art. 3;
  10. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
  11. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. | consiglieri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza: in particolare non può essere eletto consigliere e, se nominato, decade dalla carica l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere, che può essere scelto anche tra i Soci non componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. I componenti del Consiglio Direttivo, che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive, decadono dalla carica sociale.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da porre in approvazione nella seduta successiva e da inserire nell’apposito registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:
– esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
– redige e sottopone ad approvazione allAssemblea Generale il bilancio preventivo e
consuntivo, quest’ultimo accompagnato da una rendicontazione delle attività svolte;
– determina il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato in Assemblea Generale, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– istituisce le Commissioni Scientifiche i cui coordinatori, nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo, possono intervenire alle adunanze del Consiglio stesso, con voto consultivo;

– crea gruppi di lavoro a cui viene dato mandato di elaborare e realizzare la progettualità dell’Associazione e i cui coordinatori, nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo, possono intervenire alle adunanze del Consiglio stesso, con voto consultivo;
– delibera sull’ammissione e sull’esclusione o decadenza dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e ne da tempestivamente comunicazione agli stessi;
– redige i regolamenti interni dell’Associazione e delle sezioni regionali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
– ratifica, nella prima seduta successiva, | provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente e dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; le votazioni si effettuano con voto palese e non sono ammesse deleghe.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di consigliere si perde per:

  • dimissioni;
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi e dell’immagine dell’Associazione;
  • per sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’ art. 16 del presente Statuto e all’art. 2382 del codice civile;
  • perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause previste all’art. 12 del presente Statuto.

Ai sensi della nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021 laddove, per qualsiasi motivo, venga meno un consigliere nel corso del mandato, la sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell’Assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell’ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà’ decaduto ed il Consigliere più anziano di età’ dovrà convocare entro trenta (30) giorni l’Assemblea ordinaria al fine di procedere ad una nuova elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione; nei confronti di terzi e in giudizio, ha potere di firma e può compiere tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
  • può adottare provvedimenti d’urgenza nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio Direttivo, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva dello stesso Consiglio Direttivo;
  • può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente;
  • sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.

Il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione.

Art. 19 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
Il Vice Presidente è eletto e revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Art. 20 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’organo responsabile della verifica e del controllo della qualità delle attività svolte dal CISMAI e della produzione tecnico-scientifica sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrica conformi a quelli adottati dalla comunità scientifica internazionale,

Il Comitato Scientifico è l’organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l’azione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico approva i documenti (protocolli, linee-guida, buone prassi, ecc.) da esso predisposti o dalle Commissioni scientifiche istituite dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico formula proposte e da pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che lAssociazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti; inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica. Esso è composto da un numero massimo di (7) sette membri scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel settore in cui opera l’Associazione CISMAI — ETS.

Il membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico dei candidati.

Il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato ed è composto da 7 soci designati dallo stesso Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei soci nella prima riunione dei soci successiva alla loro designazione.
Del Comitato Scientifico possono far parte anche non soci, particolarmente competenti nei settori di attività dell’Associazione.

Il Comitato rimarrà in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

Se uno o più membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

| membri del Comitato Scientifico così nominati restano in carica per la restante parte del mandato dei componenti del Comitato Scientifico sostituiti.

Il Comitato Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale qualora lo ritenesse necessario o in modalità da remoto e potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell’Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa.

Le deliberazioni e i documenti approvati dal Comitato Scientifico sono pubblicati attraverso il sito web o altre modalità di diffusione dell’Associazione.

Art. 21 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L’organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, e, qualora nominato, è formato da tre (3) membri eletti dall’Assemblea, fra i non Associati.

I membri dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art: 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale, e non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. Almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L’organo di controllo rimane in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni, il Comitato di Controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’’Associazione.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità sopra indicate.

Art. 22 – Competenze dell’organo di controllo

È compito dell’organo di controllo:

– vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo corretto funzionamento;

– esercitare il controllo contabile nei casi in cui siano superati i limiti di cui all’art. 31, comma 1, del CTS, e non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti debbono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro;

– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7,8 del Codice del Terzo Settore;

– attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee-guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;

– partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;

– nei casi previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti se tutti i suoi membri sono revisori legali iscritti nello specifico registro.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – L’organo di revisione

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31, comma 1, CTS), l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, e scelto tra i non associati.

L’organo di revisione rimane in carica tre esercizi ed il suo componente è rieleggibile; l’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige il verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione;

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

Il componente l’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 24 – Consulta delle Regioni

La Consulta delle Regioni ha funzione consultiva e propositiva e ne fanno parte tutti i referenti regionali in carica. L’attività della Consulta delle Regioni ha l’obiettivo di potenziare il coordinamento, il confronto e lo scambio di esperienze e strumenti operativi; promuovere progettualità comuni e condivise tra i soci a livello interregionale; favorire il collegamento tra il Consiglio Direttivo e le realtà regionali; rendere omogeneo l’operato dei Referenti regionale sull’intero territorio nazionale.

Art. 25 – Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall’Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probi Viri:

– elegge tra i suoi componenti il Presidente;

– agisce solo su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;

– conferma o annulla le decisioni di esclusione o le dichiarazioni di decadenza operate dal Consiglio Direttivo.

– tenta la conciliazione, secondo equità, delle liti insorte tra i soci o tra i soci e gli organi sociali.

Art. 26 – Responsabilità degli organi sociali

Salvo che l’associazione non possegga la personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

I consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell’Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società’ per azioni in quanto compatibili.

Art. 27 – Libri sociali e registri

L’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, deve tenere le seguenti scritture :
a. il libro degli Associati;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d. il Registro dei Volontari.
L’Associazione deve anche tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

Titolo IV —- Patrimonio sociale

Art. 28 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione stessa.

Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato dall’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti da contributi degli associati e delle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, da contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio; da rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive compatibili con la natura dell’ente e gli scopi perseguiti; da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio; da finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.

Art. 30 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° rgennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che, predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13, c. 1 del codice del Terzo settore); gli Ets che hanno fatto registrare nell’esercizio precedente entrate inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa (art. 13, c. 2).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se esse sono svolte, nelle relazioni che accompagnano i bilanci.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro i termini di legge. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Titolo V – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VI — Norme Finali

Art. 32 – Convocazioni e deliberazioni degli organi dell’Associazione “da remoto”

Gli organi di tutti i livelli organizzativi e decisionali dell’Associazione di cui al presente Statuto
possono essere convocati e svolti con modalità “da remoto”.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

In ogni caso la presenza dei partecipanti collegati da remoto deve essere debitamente annotata nel registro delle presenze.

ART. 33  – Volontari e lavoratori

| volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e delbene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in aleun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.

Art. 34 – Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.

Art. 35 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Atto approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci il 16/12/2023