Il presente Regolamento viene redatto secondo quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 18 dello Statuto Cismai approvato dall’Assemblea dei soci il 24.02.2018.
Funzionamento della Consulta delle Regioni e funzioni del componente del Direttivo incaricato del Coordinamento con i Referenti Regionali.
La Consulta delle Regioni, è organo sociale facoltativo previsto dall’ art. 18 dello Statuto “La Consulta delle Regioni ha funzione consultiva e propositiva e ne fanno parte tutti i Referenti Regionali in carica. L’attività della Consulta delle Regioni ha l’obiettivo di potenziare il coordinamento, il confronto e lo scambio di esperienze e strumenti operativi; promuovere progettualità comuni e condivise tra i soci a livello interregionale; favorire il collegamento tra il Consiglio Direttivo e le realtà regionali; rendere omogeneo l’operato dei Referenti Regionali sull’intero territorio nazionale.” La Consulta è presieduta dal componente del Direttivo Nazionale incaricato del Coordinamento tra la Consulta (Coordinatore della Consulta delle Regioni, in sigla CCR), i Referenti Regionali (in sigla RR) e gli altri organi associativi. Tale Coordinatore può essere coadiuvato da altri componenti del Direttivo delegati ad affiancarlo. La Consulta delle Regioni si riunisce di norma in concomitanza con le Assemblee Nazionali, o qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti, o ancora su iniziativa del medesimo CCR.
Le principali funzioni del componente del Direttivo incaricato del Coordinamento della Consulta delle Regioni sono: Presiede la Consulta delle Regioni; stimola, sostiene e verifica le attività delle singole regioni; mantiene il collegamento tra il Consiglio Direttivo e i Referenti Regionali.
1- Nomina e revoca dei Referenti Regionali
I Referenti Regionali Cismai sono nominati e possono essere revocati dal Direttivo Nazionale, su proposta non vincolante delle Assemblee dei soci degli ambiti regionali afferenti. Il mandato ha validità fino alla prima riunione del rinnovato Direttivo, che provvede alle relative nomine. Il mandato può essere rinnovato.
2- Configurazioni sovraregionali
Il Direttivo Nazionale provvede a individuare, nel caso in cui il numero degli iscritti in una delle regioni amministrative italiane non superi le 15 quote-voto (es.: 3 centri = 12 voti, + 3 soci individuali = 15 quote-voto) a delimitare le configurazioni sovraregionali che fanno capo ad un unico RR, e di conseguenza ad una sola Assemblea Regionale dei soci. Eventuali eccezioni (ad es. Sardegna, per difficolta negli spostamenti, vanno adeguatamente giustificate).
3- Qualifica di Referente Regionale
Il Referente Regionale può essere un socio individuale, ovvero uno dei 4 delegati rappresentanti un socio istituzionale; i nominativi dei 4 rappresentanti di ogni socio istituzionale possono essere modificati in qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Direttivo Cismai da parte del delegato rappresentante dell’ente medesimo, come risultante da domanda di iscrizione o successive variazioni; la funzione di RR si estingue qualora il soggetto individuato perda la citata rappresentanza dell’ente socio Cismai.
4- Funzioni del Referente Regionale
Il Referente Regionale costituisce il principale canale istituzionale per lo scambio bidirezionale delle comunicazioni tra gli iscritti e gli altri organi statutari (Direttivo, Commissioni Scientifiche, ecc.), e con le partnership attive a livello regionale, secondo quanto emanato dal Direttivo. Il Referente Regionale:
a. Ha il compito prioritario di affermare e sostenere la partecipazione del CISMAI ai tavoli istituzionali e a rilevanti iniziative coerenti con gli scopi statutari a livello regionale (Regioni, Province, Aree Metropolitane, Comuni….),
b. Ha il compito di promuovere la conoscenza del CISMAI e le sue iniziative regionali e nazionali a livello regionale, operando per favorire nuove associature.
c. Promuove progettualità comuni e condivise tra i soci a livello regionale.
d. Indìce almeno un’Assemblea dei soci del proprio ambito regionale ogni anno, e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, anche tenendo conto delle scadenze statutarie. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del medesimo RR, inviato a tutti i soci e al Coordinatore della Consulta. In sede di Assemblea Regionale è opportuno siano discusse e approvate deleghe e altre forme di coinvolgimento responsabile di soci disponibili ad assumere compiti e iniziative pertinenti gli scopi statutari.
e. E’ compito del RR fornire parere obbligatorio su ogni richiesta di iscrizione di nuovi soci. Tale parere deve risultare da un’accurata attività istruttoria che prenda in considerazione i criteri appresso esposti in allegato. Nel caso di richieste
provenienti da Istituzioni (Comuni, Aziende e consorzi pubblici), la procedura di valutazione della richiesta è gestita con il CCR, che sottoscrive il parere.
f. E’ raccomandato ma non vincolante informare brevemente, ad esempio tramite canali informatici, gli altri iscritti alla sezione regionale / sovraregionale della richiesta di iscrizione, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e riscontro, prima di redigere il previsto documento di presentazione.
g. Il RR si impegna ad organizzare e/o attuare, anche in collaborazione con altri soci regionali, o con altre agenzie presenti sul territorio, almeno un evento formativo e di rappresentanza ogni anno, sui documenti d’intesa Cismai o su altre tematiche pertinenti gli scopi del Coordinamento. Il Referente Regionale trasmette il programma dell’iniziativa con il relativo budget al componente del Direttivo incaricato del Coordinamento. Questi, il CCR, lo sottopone al Consiglio Direttivo al fine di valutarne la rilevanza e l’attinenza con la mission del Coordinamento, e le eventuali ricadute in termini di immagine e di impegni vincolanti tutto il Coordinamento. Per eventi che non comportino alcuna spesa a carico del bilancio nazionale, e che non comportino rilevante esposizione di immagine o di impegno di posizioni ufficiali del Cismai, il Coordinatore della Consulta, oppure il Presidente, o il Vice Presidente, autorizzano l’evento e ne danno notizia ai componenti del Direttivo.
h. Le iniziative promosse a livello regionale si devono di norma autofinanziare, attraverso quote di iscrizioni e pagamenti richiesti in modo differenziato ai soci e ai non soci. Eventuali anticipi di spesa saranno assunti in seguito a parere favorevole del Direttivo Nazionale. In ogni caso nessuna spesa a carico del Bilancio potrà essere assunta senza il consenso scritto del Presidente o del Tesoriere del Direttivo Nazionale. Le iscrizioni e le quote di partecipazione delle iniziative regionali saranno di norma raccolte dalla Segreteria nazionale che si incaricherà di redigere un bilancio delle singole iniziative regionali al fine di rendere pubblici a tutti i soci le attività regionali e il loro esito in termini di partecipazione e di successo culturale, scientifico ed economico.
i. Il Referente Regionale sollecita la partecipazione da parte dei soci regionali alla vita del Coordinamento, e promuove la loro partecipazione al dibattito e alle attività scientifiche attive o avviabili, sia in sede regionale che nazionale. Segue le collaborazioni attive con altri soggetti regionali (comitati, partenariati), monitora lo stato delle politiche pubbliche concernenti il maltrattamento a danno dei minori.
j. Il Referente Regionale che ritenga opportuno esprimere su canali pubblici, ovvero verso soggetti istituzionali, posizioni o commenti su fatti o eventi locali che comportano per il Cismai esposizione di posizioni ufficiali, anche solo nei termini dei interpretare un sentimento diffuso tra i soci, informano per vie brevi (consultazione telefonica, o meglio breve testo via email o altro canale di immediato riscontro) il Presidente, e/o il Vicepresidente, e/o il CCR.
k. Il patrocinio oppure il partenariato Cismai di iniziative di dimensione locale, regionale o di ambito interregionale, deve sempre essere autorizzato dal Direttivo Nazionale, coinvolgendo i Referenti delle regioni coinvolte prima possibile, quando
non altrimenti interessato.
l. Le Assemblee regionali dei soci e i RR potranno eventualmente dotarsi di una struttura di segreteria, anche limitata a singoli eventi o iniziative, finanziata interamente dagli associati di riferimento regionale o sovraregionale, ovvero i cui costi rientrino nel conto della iniziativa o dell’evento per il quali si rende necessaria.
In ogni caso tali spese, qualora in quando ricadenti sulla contabilità associativa, dovranno essere autorizzate formalmente dal tesoriere e approvate dal’amministratore.
Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSOCIATURA
Pare opportuno integrare la domanda di ammissione dei nuovi soci, sia istituzionali che individuali, con una dichiarazione di intenti che comprenda una esplicita dichiarazione di conoscenza e di adesione di massima ai documenti di intesa http://cismai.it/category/documenti/linee-guida-cismai/ attivi al momento della richiesta. I Responsabili dei Centri, in particolare, è bene dichiarino che i criteri ivi esposti sono rispettati nelle attività espletate in favore dei minori maltrattatati e delle loro famiglie. Sono escluse da tale percorso valutativo le associature già accettate.
La richiesta di associatura va altresì corredata dalla sottoscrizione del codice etico previsto all’articolo 8 dello Statuto approvato il 24.02.2018, e parimenti approvato dall’Assemblea dei soci in pari data.
1 – Associature individuali
Il Referente Regionale di norma incontra il richiedente, approfondendo direttamente quanto esposto nel curriculum allegato alla domanda, e specialmente sulla sua esperienza di studio e professionale, nell’ambito delle azioni di protezione, prevenzione, cura dei bambini, concernenti maltrattamenti, e/o delle loro famiglie. Di norma al socio individuale è richiesto di esercitare o aver esercitato professione di medico, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore. La candidatura di altri professionisti potrà essere accolta solo se giustificata dal fatto di esser coinvolto in significative posizioni, ovvero in attività clinico assistenziali, in favore di bambini maltrattati o delle loro famiglie. Al momento il Cismai non accetta l’associazione di operatori attivi in professioni attinenti la tutela minori (es. avvocati, insegnanti, operatori del volontariato e benefattori, studenti, giudici onorari o togati, anche pensionati, Forze dell’Ordine, Religiosi, politici/amministratori pubblici …) a meno che non siano direttamente e significativamente coinvolti in altre posizioni, azioni o progetti aventi valenza clinico-assistenziale.
2 – Associature Istituzionali / Enti
Nella valutazione delle richieste pervenute da Enti, si tiene in considerazione, oltre quanto considerato sopra per le richieste a titolo individuale:
A – Anzianità della costituzione dell’Ente; non si accettano richieste da Enti costituiti da meno di 3 anni; si può proporre, in tal caso, l’associatura individuale di uno o più figure professionali ivi impegnate, qualora ne ricorrono i presupposti.
B – Dimensioni dell’Ente; sono esclusi in linea di massima gli studi associati di professionisti, o le organizzazioni composte da meno di 4 soci.
C – Aggetto dell’attività sociale. In almeno una delle articolazioni significative dell’Ente, le attività concernenti la prevenzione, la protezione, la cura dei minori a qualsiasi titolo presunte vittime di maltrattamento (e loro famiglie) assumono preminenza e vengono perseguite tramite attività professionali integrate di operatori quali quelli associabili a titolo individuale.
D – Dirigenza. I vertici dell’Ente, o comunque l’interfaccia dirigenziale con Cismai (ad es. Enti pubblici come Aziende sanitarie, Comuni), debbono essere significativamente ricoperti da professionisti associabili a titolo individuale.
E – Connessioni con la rete. Il Referente Regionale dovrà porre particolare attenzione a valutare la qualità delle connessioni dell’Ente con le altre agenzie coinvolte nel territorio nelle azioni di tutela dei minori dal maltrattamento (Autorità Giudiziarie, Servizi Sociali e Sanitari, volontariato e altre risorse spendibili nel territorio), nella convinzione che nessuna azione appropriata per i minori vittime di maltrattamenti possa essere efficace ed appropriata se non in sintonia con altre azioni attive o attivabili nella rete. Quindi la reputazione di rete dell’Ente deve avere peso adeguato nella formulazione del parere del RR.
F – Nella procedura di istruzione della richiesta di associazione di un ente pubblico, che sia nella condizione di potenziale conflitto di interesse con soci istituzionali o individuali, in quanto anche solo tramite di finanziamenti, il parere obbligatorio sulla candidatura viene redatto e firmato dal Coordinatore della Consulta dei Referenti Regionali, coadiuvato dalle strutture di coordinamento regionale.
Il Presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Nazionale dei soci, tenutasi a Bologna in data 24.02.20182