Il DDL 735 (Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità)
presentato dal Sen. Pillon al Senato il 1 agosto scorso sta sollevando molte discussioni e molte critiche da
parte del mondo psicologico-giuridico e del diritto.
Il DDL si compone di 24 articoli che, nell’ottica di chi lo ha elaborato, dovrebbe garantire al figlio minorenne
di coppie separate una più corretta applicazione della legge 54/06 sul cd affidamento condiviso, attraverso
una serie di passaggi di una certa rilevanza, sulla scorta di un principio di bigenitorialità eccessivamente
rigido, che non tiene conto delle situazioni e della loro specificità.
Affronteremo in questo breve commento solo alcuni passaggi, significativi, che investono gli aspetti
psicologici (altre criticità si sono osservate dal punto di vista processuale, secondo il parere di molti giuristi
e familiaristi) in riferimento al coinvolgimento diretto del minore, con tutte le conseguenze e le ricadute
negative del caso:
A) tempi paritetici di frequentazione del figlio minorenne con i genitori (Art. 11: “Ha anche il diritto di
trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti”) o comunque “non meno di 12 giorni al
mese compresi i pernottamenti”. Con questo tipo di frequentazione, sembra non si tenga conto delle reali
esigenze dei minori, della loro difficoltà nei vari spostamenti e, soprattutto, la non attenzione alla necessità
di uno spazio stabile di tipo prevalente. Non solo, il non differenziare per età e predisporre almeno 12
pernottamenti con un genitore, applicando rigidamente la shared custody, appare come una spartizione del
bene di famiglia, molto lontano dal reale interesse del minore.
Non si tiene conto che le diverse fasi evolutive richiamano esigenze e bisogni diversi, anche in riferimento
all’emotività, ai processi di attaccamento e identificazione, con necessità spesso legate anche alla qualità e
al tipo di relazioni che si sono instaurate.
Dunque, riteniamo che non si possa prevedere un modello di frequentazione applicabile in tutti i casi,
perché l’interesse del minore si realizza, ovviamente, soprattutto valutando la specificità della situazione; i
tempi paritari e il doppio domicilio dei figli sono in contrasto con la tutela del minore e il diritto di
conservare in suo favore il centro stabile degli interessi e della socialità; il riferimento al criterio
“oggettivo”, applicabile in ogni caso, dei dodici giorni di frequentazione come base minima, compreso il
pernotto, porterà ad un pendolarismo dei minori e ad una reale difficoltà di gestione della coabitazione da
parte di quei genitori che espletano attività lavorativa full-time e in luogo lontano dalla loro abitazione, con
tutti i disagi e i conflitti che potrebbero nascere.
B) Inoltre, viene intensificata la lotta alla cd alienazione genitoriale, nel senso che l’art. 17 (Modifica
all’articolo 342-bis del codice civile) prevede, anche attraverso istanza di parte, l’applicazione di “…uno o
più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater”. In altri termini il giudice può passare
direttamente all’ordine di protezione del minore e allontanamento del genitore che ostacola la relazione
del figlio con l’altro genitore, anche applicando gli articoli citati “quando, pur in assenza di evidenti condotte
di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a
uno di essi”. Nessun interesse, dunque, all’accertamento delle cause di una tale problematica, né alcun
interesse ad ascoltare il minore sul perché di determinati vissuti e comportamenti.
Appare evidente che gli estensori del DDL non vogliono che la psicologia, e di conseguenza le competenze
dello psicologo, entrino in queste valutazioni, smentendo o semplicemente non considerando decenni di
studi rispetto traumi e sviluppo psichico di un bambino, sempre in riferimento alle diverse fasi evolutive.
Il nostro giudizio, dunque, sul documento di riforma è critico in quanto sembra privilegiare, in modo
piuttosto netto, gli interessi del “benessere” degli adulti e non realmente quelli dei figli minorenni. Non
solo, ma proprio in relazione al tentativo di contenere i rifiuti di un figlio di vedere e frequentare un
genitore (ovviamente siamo d’accordo con gli autori del DDL allorché un genitore ostacola palesemente la
frequentazione del figlio con l’altro genitore), gli estensori non sembrano tenere in nessun conto non solo
l’opinione del bambino, ma anche i rapporti e le relazioni che intercorrevano tra i genitori e il figlio stesso,
soprattutto quando specificano che potranno essere attivati gli artt. 342-ter e 342-quater anche in assenza
di evidenti condotte di uno dei genitori.
Per concludere, imporre e prevedere una suddivisione teorica e sulla carta della frequentazione genitorifigli,
non ascoltare un minore rispetto le sue motivazioni in relazione alle sue scelte di vita, togliergli
equilibrio attraverso una mancanza di collocamento stabile, non rientra nel concetto di superiore interesse
del minore, come invece stabilito da tutte le Convenzioni sovranazionali sui diritti del fanciullo, in diretto
riferimento alla Convenzione di New York, alla Convenzione di Strasburgo, al Comitato ONU pubblicato in
UNICEF e alle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore. Tutti documenti e protocolli che hanno cercato di costruire un ruolo di soggetto attivo per il minore
coinvolto in procedimenti giudiziari, esattamente il contrario del ruolo che questo DDL sembra volere dare
ai figli di coppie separate in situazioni conflittuali, riportando la cultura civile e del diritto molto indietro, ad
epoche che ormai si ritenevano superate.
Il Presidente
Prof. Paolo Capri
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