A partire dall’arresto Schalk and Kopf v. Austria, seguito dalla pronuncia Vallianatos c/ Grecia (del novembre 2013), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha incluso nel concetto giuridico di “famiglia” anche l’unione di persone dello stesso sesso (same-sex couple). Ciò ha indotto la Corte di Cassazione a mutare la sua giurisprudenza consolidata: come noto, nella sentenza n. 4184/2012, la Corte ha affermato che “la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio non è più condivisibile, alla luce del mutato quadro sociale ed europeo”. D’altro canto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2014, ha esortato il Legislatore a intervenire per offrire un regime giuridico legale che porti a rapporti di coppia “giuridicamente regolati” anche se “con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima”. Mentre l’Ordinamento interno lentamente costruisce una identità giuridica per le coppie same-sex, i problemi affiorano nelle Aule dei Tribunali: in particolare, emergono ormai in modo sempre più consistente problematiche legate a minori che – per matrimonio o unione dei genitori celebrate in Stati che lo consentono o per altre ragioni differenti – si trovano a vivere all’interno di famiglie omogenitoriali. Sono tanti i quesiti che vengono sottoposti all’interprete. Quid juris dove la famiglia omogenitoriale si vada a disgregare, posto che l’uno dei genitori non ha legami biologici con il figlio? Quid juris per gli orientamenti giurisprudenziali di recente emersi che ampliano il fascio dell’adozione? Lo scopo del convegno è di aprire una finestra su tutti questi argomenti, non ignorando l’odioso tema della discriminazione.