Osservazioni sullo schema del disegno delega al Governo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014 e recante le disposizioni per istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”

Il Gruppo CRC, network composto da 87 associazioni che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese, esprime preoccupazione per il Disegno di legge che prevede l’istituzione di “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”, in quanto di fatto volto a smantellare un sistema connotato dalla specializzazione e incentrato sulle persone di minore età.
Il Gruppo CRC pubblica ogni anno un Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). Alla redazione del 7° Rapporto CRC, pubblicato a giugno 2014, che entra nel merito di numerosi temi inerenti i diritti dell’infanzia, hanno contribuito attivamente 120 esperti e professionisti delle 87 realtà del Terzo Settore che fanno parte del network.
Nel paragrafo dedicato alla “procedura minorile civile e penale” si evidenziava come “non sia stata ancora attuata una legislazione organica in materia di famiglia e minori. Dal primo gennaio 2013 è infatti entrata in vigore la Legge n. 219/2012, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, che ha provveduto in linea generale a parificare i figli nati al di fuori del matrimonio con i figli nati all’interno del matrimonio, colmando in questo modo una grande lacuna culturale e giuridica. Tale legge non si è però limitata alla parificazione dei figli, ma è andata ben oltre, prevedendo una serie di norme sostanziali e processuali, la più significativa delle quali prevede lo spostamento dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario della competenza in merito ai procedimenti relativi ai rapporti fra genitori conviventi e figli, e di tutti i procedimenti civili relativi allo stato delle persone. I Tribunali Ordinari sono stati dunque investiti di tutta una serie di competenze civili relative ai minori e alla famiglia, senza avere, nella maggior parte dei casi, la possibilità di garantire l’esclusività delle funzioni e la specializzazione dei magistrati”. Si sottolineava inoltre come “fosse rimasta in essere, per quanto attiene il procedimento di separazione delle coppie sposate, una procedura che prevede una fase preliminare in cui le parti sono convocate per un tentativo di conciliazione, a differenza di quanto avviene per le coppie non sposate in cui il procedimento, pur di competenza del Tribunale Ordinario, prevede la comparizione delle parti di fronte al Collegio, senza preventivamente esperire alcun tentativo di mediazione o di conciliazione.”
Il Gruppo CRC pur apprezzando l’intenzione di riformare il sistema creando un’Autorità Unica per accorpare le funzioni e competenze ad oggi frammentate tra diversi Uffici giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare), e pur evidenziando come tale riforma rappresenti il naturale prosieguo della riforma avviata con la promulgazione della Legge n. 219/2012, ritiene imprescindibile il rispetto di principi irrinunciabili quali quello di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità, formazione, peraltro in larga parte richiamati dalle Linee Guida CoE sulla Child Friendly Justice del novembre 2010.
In particolare rispetto all’unitarietà si evidenzia come sia fondamentale mantenere l’unità della giurisdizione civile e penale in capo ad unico organo, in quanto la prospettata separazione delle competenze civili e penali in materia minorile, oltre che creare uno spreco di risorse, svilisce la dimensione educativa e rieducativa. In questo senso si evidenzia anche la necessità che la riforma vada di pari passo con l’introduzione nel nostro sistema dell’ordinamento penitenziario minorile, per la quale è attualmente in commissione giustizia un disegno di legge, non ancora calendarizzato.
Così come appare irrinunciabile la specializzazione di tutti gli operatori coinvolti in una materia che, per sua natura, esige conoscenze e professionalità particolari. In tal senso preoccupa anche la cancellazione del termine minorenne dal titolo della riforma che evidenzia la perdita della centralità della persone di minore età che ha invece caratterizzato il nostro attuale sistema e l’assenza di norme sulla esclusività delle funzioni dei giudici e della Procura.
Multidisciplinarietà: sia nel processo penale minorile che nei collegi giudicanti civili, le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in questa materia di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore ed alla tutela delle relazioni familiari. Nella prospettiva di un’unica istituzione giudiziaria specializzata per tutte le competenze in materia di persona, famiglia e minori, la presenza della componente onoraria (con espressa indicazione delle norme per la loro formazione e selezione e con espressa esclusione di qualsivoglia delega istruttoria , diversa da quella dell’ascolto del minore ) andrebbe prevista in tutti i procedimenti civili laddove sussista pregiudizio per il minore (procedimenti de potestate, di adottabilità, di affidamento di minori in ipotesi di elevata conflittualità fra i genitori) e nei procedimenti in cui si controverte di “capacità” e quindi nei procedimenti di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
Il principio di prossimità in una materia che investe i diritti fondamentali delle persone di minore età rappresenta un valore sociale, finalizzato a garantire oltre l’accessibilità, il diritto all’ascolto del minorenne, e l’effettiva esecuzione dei provvedimenti e il monitoraggio necessario.
E’ necessaria una formazione continua interdisciplinare sui diritti e bisogni delle persone di minore età di diverse fasce di età della componente togata e della componente privata specializzata addetta all’Ufficio.
Il procedimento dovrà essere improntato ai principi del giusto processo: terzietà del giudice, rappresentanza autonoma del minorenne in caso di conflitto di interessi tramite il curatore speciale, se del caso avvocato; e la difesa tecnica di tutte le parti, compresa la persona di minore età.
Il Gruppo CRC auspica pertanto che il confronto sulle riforme prosegua fra le forze politiche nelle più consone sedi parlamentari, con un confronto aperto con gli operatori del settore, giudici ed avvocati per la definizione di una autorità unica effettivamente innovativa che possa integrare le migliori risorse e culture della giurisdizione ordinaria e di quella specializzata mantenendo la specificità della cultura minorile.
Infine si sottolinea come per una riforma realmente efficace sia necessario prevedere risorse economiche, umane e strutturali adeguate, che consentano l’attuazione di un cambiamento migliorativo ed in grado di garantire la piena efficienza del sistema giustizia minorile.

A seguire elenco associazioni firmatarie
Fondazione ACRA-CCS
AGBE
ALAMA Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche
Ali per giocare Associazione italiana dei ludobus e delle ludoteche
Anfaa – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani
ANPEF – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari
Associazione Antigone
Fondazione Arché Onlus
Arciragazzi
Associazione Bambinisenzasbarre
Batya – Associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione
CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili
Centro Studi Minori e Media
CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
CISMAI – Coordinamento Italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia
Cittadinanzattiva
CGD – Coordinamento genitori democratici
CNCA – Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza CSI – Centro Sportivo Italiano
IRFMN – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri FederASMA e ALLERGIE Onlus
Associazione Figli Sottratti
FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap Fondazione L’Albero della Vita onlus
La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza
La gabbianella e altri animali
Associazione Giovanna d’Arco onlus
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
IPDM – Istituto per la prevenzione del disagio minorile
Fondazione Fabiola De Clercq – ABA onlus
Fondazione Paideia
Fondazione Roberto Franceschi Onlus
Save the Children Italia onlus
SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza SIP – Società Italiana di Pediatria
SOS Villaggi dei Bambini onlus
Terre des Hommes
UNCM – Unione Nazionale Camere Minorili
Associazione Valeria onlus
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

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