Una nuova Legge a contrasto del bullismo necessita di una definizione precisa del fenomeno

Si sono svolte ieri, 1 Luglio, in Commissione Giustizia del Senato le audizioni informali nell’ambito della discussione congiunta dei disegni di legge sul bullismo e cyberbullismo. Per il Cismai ha partecipato ai lavori della Commissione l’Avvocato Paolo Russo, socio onorario del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia e presidente di Contrajus.”L’impostazione del nuovo disegno di Legge 1690 introduce, oltre al tema del cyberbullismo già centrale nella Legge 71/2017, norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo. Tuttavia nel disegno di Legge in questione manca una definizione efficace e puntuale del fenomeno del bullismo, così come la scienza ci ha insegnato a riconoscerlo: siamo davanti a casi di bullismo ogni volta che la prevaricazione avviene tra due soggetti non in equilibrio di forze, ogni volta quindi che un soggetto più forte prevarica o tenta di prevaricare con azioni violente un soggetto più debole. Inoltre si può parlare di bullismo quando il fenomeno si ripete nel tempo. L’impianto quindi del nuovo disegno di Legge prevede modifiche alla Legge 71/2017, finalizzata al contrasto del cyberbullismo, estendendone gli effetti al fenomeno del bullismo.” Così commenta Russo, che prosegue: ” Inoltre, la nuova impostazione del dL 1690 contiene una forte accentuazione degli aspetti repressivi, tanto è vero che prevede, tra le altre, apposite modifiche all’art.612/bis del Codice Penale (atti persecutori), indicando tra le condotte di reato quella di chi pone la vittima in una condizione di emarginazione. Il dL 1690 prevede inoltre modifiche all’art.25 del R.D..L n 1404 del 1934, contenente la previsione di apposite misure rieducative nei confronti del minore autore delle condotte criminose. Sarebbe stato più opportuno dare maggiore applicazione alla Legge 71 del 2017, fortemente improntata nell’ottica preventiva, piuttosto che procedere alla definizione di un nuovo dispositivo che accentua molto, e ripeto in assenza di una definizione convincente di bullismo, il suo carattere repressivo associando al bullismo anche la possibilità dell’aggravante di stalking. Non dobbiamo infatti dimenticare che gli atti di bullismo sono per lo più compiuti da adolescenti e colpisce molto che il dL preveda, nel caso di minori di 18 anni, non solo conseguenze di tipo penale, ma anche conseguenze e provvedimenti di tipo amministrativo che giungono fino a disporre l’allontanamento del minore di età dalla famiglia e il suo collocamento in una comunità, qualora interventi meno incisivi appaiano inadeguati”.

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